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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 MARZO 2020

Misure urgenti di contenimento del contagio epidemiologico da COVID-19

Il DPCM ha indicato, nella sua versione definitiva diramata intorno alle ore 20 del 1 marzo 2020,

all’art.2

c) la sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;

e)  la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art.2 del D.Lgs 13 aprile 2017 n.65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore,comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica edei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonchè delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

all’art. 4

b)  i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;

c) la riammissione nei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art.2 del D.Lgs 13 aprile 2017 n.65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, ai sensi del Decereto Ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella G.U. 8 gennaio 1991 n.6, di durata superiore a cinque giorni, avviene fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

all’ art 6

1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo 2020

https://youtu.be/O8Q04sHB-Og

 

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